Gestione dei consumabili esausti
è un servizio sviluppato dal consorzio EcoR’it (uno dei maggiori sistemi collettivi RAEE in Italia - in collaborazione con i principali Produttori di periferiche e consumabili (Ricoh, Samsung, Brother, Epson, Toshiba, Kyocera, Xerox, Mannesmann) - il cui primo obiettivo è offrire ogni garanzia in merito alla corretta gestione di rifiuti di consumabili esausti (Toner), nel rispetto della legalità e delle migliori pratiche ambientali.
Il principio fondamentale del progetto vuole che i costi sostenuti dal cliente finale (produttore del rifiuto) siano co-finanziati da parte dei Produttori, che si fanno integralmente carico dei costi di trattamento in impianto (privilegiando il recupero, ove possibile, e recuperando al 100% il residuo).
Verrà effettuata la preventiva collocazione presso l’unità locale del cliente di una o più unità EcoBox, al cui interno viene collocato un sacco di politene adibito alla raccolta di circa 15/20 “consumabili” esausti di qualsiasi marchio e tipologia (toner, vaschette, developer, pcu, bottiglie e tamburi).
I tempi di intervento sono garantiti in 7/10 giorni lavorativi su tutto il territorio nazionale (20 gg. in Sardegna).
Le richieste di servizio possono essere effettuate mediante l’utilizzo di un applicativo web che gestisce e traccia ogni singola presa. In alternativa, è possibile chiamare il contact center R’iToner.
Le credenziali per accedere al sistema saranno comunicate al Cliente direttamente a seguito dell’approvazione del contratto e saranno necessarie per l’operatività e per la tracciabilità di tutte le fasi di gestione del rifiuto.
RIFERIMENTI NORMATIVI I consumabili per la stampa dimessi da attività economiche, esercitata da un’impresa, da un ente o da un libero professionista, giuridicamente si qualificano come “rifiuti speciali” e devono essere avviati al recupero o allo smaltimento ad onere del produttore degli scarti.
Non si tratta quindi di “rifiuti speciali assimilabili agli urbani”, in quanto sono tali, quindi recuperabili o smaltibili in impianti originariamente progettati per i rifiuti urbani, esclusivamente i rifiuti elencati nella delibera del comitato interministeriale sui rifiuti 27 luglio 1984, elencazione che, a seguito dell’abrogazione dell’art. 39 legge n° 146/1994, non comprende più i consumabili per l’informatica.
Questo significa che le cartucce esauste provenienti da un’impresa, un ente o un professionista non possono essere prese in carico dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani perché in nessun caso il regolamento comunale può disporre l’assimilazione, ossia la trasformazione da rifiuto speciale in urbano, di ciò che per legge non è assimilabile.
In passato il Comune aveva la possibilità di istituire servizi integrativi di raccolta di rifiuti diversi da quelli urbani e assimilati e perciò nel caso li avesse formalmente istituiti avrebbe potuto ritirare le cartucce esauste a fronte di una specifica convenzione e richiedendo un corrispettivo per il servizio prestato. Dall’entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008, che ha modificato la parte IV del Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/2006 questa possibilità non è più contemplata nella legislazione di riferimento.
PER CHIARIRE MEGLIO Chi sono i soggetti tenuti a smaltire i rifiuti secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06?
Non si tratta quindi di “rifiuti speciali assimilabili agli urbani”, in quanto sono tali, quindi recuperabili o smaltibili in impianti originariamente progettati per i rifiuti urbani, esclusivamente i rifiuti elencati nella delibera del comitato interministeriale sui rifiuti 27 luglio 1984, elencazione che, a seguito dell’abrogazione dell’art. 39 legge n° 146/1994, non comprende più i consumabili per l’informatica.
Questo significa che le cartucce esauste provenienti da un’impresa, un ente o un professionista non possono essere prese in carico dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani perché in nessun caso il regolamento comunale può disporre l’assimilazione, ossia la trasformazione da rifiuto speciale in urbano, di ciò che per legge non è assimilabile.
In passato il Comune aveva la possibilità di istituire servizi integrativi di raccolta di rifiuti diversi da quelli urbani e assimilati e perciò nel caso li avesse formalmente istituiti avrebbe potuto ritirare le cartucce esauste a fronte di una specifica convenzione e richiedendo un corrispettivo per il servizio prestato. Dall’entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008, che ha modificato la parte IV del Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/2006 questa possibilità non è più contemplata nella legislazione di riferimento.
PER CHIARIRE MEGLIO Chi sono i soggetti tenuti a smaltire i rifiuti secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06?
- Coloro che rientrano nelle categorie indicate nell’elenco dell’art. 184 comma 3, di fatto tutte le Partite IVA.
- Sono tutti quei rifiuti per i quali esiste un codice CER di rifiuto speciale non pericoloso ed un codice CER di rifiuto speciale pericoloso ed i toner rientrano in questa categoria.
- 08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*
- 08 03 17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
- Deve far fare, quindi sostenerne il costo, l’analisi chimica da un laboratorio specializzato ed accreditato la cui validità è di 6 mesi, per stabilire se si tratta di rifiuto speciale non pericoloso (08 03 18) o pericoloso (08 03 17*) ed allegarne copia al FIR per l’impianto ricevente. (Art. 184 comma 4 D.Lgs. 152/06 – Comma 6 allegato A della direttiva del Ministero dell’Ambiente del 9 Aprile 2002).
- Se non tenuto all’iscrizione obbligatoria al SISTRI, è bene verificarlo con l’ausilio di un consulente ambientale iscritto all’Albo o con l’associazione di categoria di appartenenza, deve controllare e farsene dare copia, le autorizzazioni del trasportatore e dell’impianto ricevente, compilare correttamente il F.I.R. (Formulario Identificativo Rifiuto – 4 copie copiative) consegnare il rifiuto al trasportatore autorizzato, trattenere la 1^ copia ed attendere che gli venga rispedita la IV^ copia firmata dall’impianto ricevente, quindi conservarle per 5 anni.
- Se invece è tenuto all’iscrizione obbligatoria al SISTRI, in vigore da Gennaio 2010 e che diventerà operativo, salvo ulteriore proroga, a Dicembre 2012, deve pagare ogni anno la tassa di iscrizione, varia a seconda della tipologia dell’azienda, dal numero di dipendenti, dal numero delle sedi operative…, richiedere i dispositivi USB alle CCIAA di competenza territoriali, compilare i F.I.R. elettronici poi trasferirli telematicamente in tempo reale.
- Omissis… “il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste”.
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